Art. 3
Definizioni
In vigore dal 22 nov 2017
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «servizio di base»: un servizio prestato in uno degli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE;
2) «servizio ferroviario»: un servizio di base, complementare o ausiliario di cui all'allegato II, punti 2, 3 e 4, della direttiva 2012/34/UE;
3) «descrizione dell'impianto di servizio»: un documento che definisce in dettaglio le informazioni necessarie per accedere agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;
4) «capacità di un impianto di servizio»: le potenzialità di utilizzare un impianto di servizio e di prestare un servizio per un dato periodo di tempo, tenendo conto del tempo necessario per accedere all'impianto di servizio e per lasciarlo;
5) «procedura di coordinamento»: una procedura con la quale l'operatore di un impianto di servizio e i richiedenti cercano di risolvere situazioni in cui le esigenze di accedere a un impianto di servizio o a servizi ferroviari riguardano la medesima capacità di un impianto di servizio e sono in conflitto;
6) «impianti di servizio collegati»: gli impianti di servizio che sono adiacenti l'uno all'altro e richiedono il passaggio di uno per raggiungere l'altro;
7) «ente controllante»: un ente o un'impresa che esercita direttamente o indirettamente il controllo su un operatore di un impianto di servizio e che è anche attivo e detiene una posizione dominante sui mercati dei servizi di trasporto ferroviario nazionali per i quali l'impianto è utilizzato o esercita direttamente o indirettamente il controllo su un operatore di un impianto di servizio e un'impresa ferroviaria che detengono una siffatta posizione;
8) «prestazione in proprio di servizi»: una situazione in cui un'impresa ferroviaria presta essa stessa un servizio ferroviario sul sito di un operatore dell'impianto di servizio, a condizione che l'accesso all'impianto e l'utilizzo dello stesso da parte dell'impresa ferroviaria per la prestazione in proprio di servizi siano giuridicamente e tecnicamente fattibili e non compromettano la sicurezza delle operazioni e che l'operatore dell'impianto di servizio in questione offra tale possibilità;
9) «riconversione»: un processo formale attraverso il quale lo scopo dell'impianto di servizio è modificato in un uso diverso da quello della prestazione di servizi ferroviari;
10) «richiesta ad hoc»: una richiesta di accesso a un impianto di servizio o a un servizio ferroviario che si ricollega a una richiesta ad hoc concernente una singola traccia ferroviaria di cui all'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE;
11) «richiesta tardiva»: una richiesta di accesso a un impianto di servizio o a un servizio ferroviario presentata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle richieste stabilito dall'operatore dell'impianto in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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