Art. 6
Informazioni supplementari
In vigore dal 22 nov 2017
Informazioni supplementari
1. L'organismo di regolamentazione può esigere che gli operatori degli impianti di servizio giustifichino il motivo per cui designano un servizio ferroviario come servizio di base, complementare o ausiliario.
2. Su richiesta di un richiedente gli operatori degli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, lettere da a) a g), della direttiva 2012/34/UE forniscono informazioni indicative sulla capacità disponibile di un impianto di servizio.
3. Ove tecnicamente possibile con uno sforzo economico ragionevole, gli operatori degli impianti di servizio rendono disponibili in tempo reale le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le informazioni di cui all', paragrafo 2, lettera l), servendosi di un portale Internet comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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