Art. 4

Campionatura e analisi

In vigore dal 20 nov 2017
Campionatura e analisi 1.   Gli operatori del settore alimentare di cui all', paragrafo 1, predispongono un programma per la campionatura e l'analisi dei tenori di acrilammide nei prodotti alimentari di cui all', paragrafo 2. 2.   Gli operatori del settore alimentare di cui all', paragrafo 1, tengono un registro delle misure di attenuazione di cui all'allegato I che hanno applicato. 3.   Gli operatori del settore alimentare di cui all', paragrafo 3, tengono un registro delle misure di attenuazione di cui all'allegato II, parti A e B, che hanno applicato. 4.   Gli operatori del settore alimentare di cui all', paragrafi 1 e 3, effettuano la campionatura e l'analisi per determinare il tenore di acrilammide nei prodotti alimentari in conformità delle prescrizioni stabilite nell'allegato III e registrano i relativi risultati. 5.   Se dalla campionatura e dall'analisi risulta che il tenore di acrilammide non è inferiore ai livelli di riferimento stabiliti nell'allegato IV, gli operatori del settore alimentare di cui all', paragrafi 1 e 3, riesaminano senza indugio le misure di attenuazione in conformità dell', paragrafo 4. 6.   A titolo di deroga, il presente articolo non si applica agli operatori del settore alimentare di cui all', paragrafo 2. Tali operatori del settore alimentare devono essere in grado di fornire la prova dell'applicazione delle misure di attenuazione di cui all'allegato II, parte A.
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