Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 20 nov 2017
Ambito di applicazione 1.   Fatte salve le disposizioni applicabili del diritto dell'Unione nel settore alimentare, gli operatori del settore alimentare che producono e immettono sul mercato i prodotti alimentari di cui al paragrafo 2 applicano le misure di attenuazione di cui agli allegati I e II a norma dell', al fine di raggiungere i livelli di acrilammide più bassi che si possano ragionevolmente ottenere al di sotto dei livelli di riferimento di cui all'allegato IV. 2.   I prodotti alimentari di cui al paragrafo 1 sono: a) patate fritte tagliate a bastoncino, altri prodotti tagliati fritti e patatine (chips), ottenuti a partire da patate fresche; b) patatine, snack, cracker e altri prodotti a base di patate ottenuti a partire da pasta di patate; c) pane; d) cerali per la prima colazione (escluso il porridge); e) prodotti da forno fini: biscotti, gallette, fette biscottate, barrette ai cereali, scones, coni, cialde, crumpets e pane con spezie (panpepato), nonché cracker, pane croccanti e sostituti del pane. In questa categoria per «cracker» si intende una galletta secca (prodotto da forno a base di farina di cereali); f) caffè: i) caffè torrefatto ii) caffè (solubile) istantaneo; g) succedanei del caffè; h) alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);
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