Art. 3
Definizioni
In vigore dal 20 nov 2017
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1.
le definizioni di «alimento», «operatore del settore alimentare», «commercio al dettaglio», «immissione sul mercato» e «consumatore finale» di cui agli del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
2.
Per «livelli di riferimento» si intendono gli indicatori di risultati utilizzati per verificare l'efficacia delle misure di attenuazione e basati sull'esperienza e sull'occorrenza del contaminante in ampie categorie di alimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:2158:oj#art-3