Art. 3

Definizioni

In vigore dal 20 nov 2017
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1. le definizioni di «alimento», «operatore del settore alimentare», «commercio al dettaglio», «immissione sul mercato» e «consumatore finale» di cui agli del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). 2. Per «livelli di riferimento» si intendono gli indicatori di risultati utilizzati per verificare l'efficacia delle misure di attenuazione e basati sull'esperienza e sull'occorrenza del contaminante in ampie categorie di alimenti.
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Definizioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2017/2158) — Testo vigente | Portale Normativo