Art. 5
Riesame dei livelli di riferimento relativi all'acrilammide
In vigore dal 20 nov 2017
Riesame dei livelli di riferimento relativi all'acrilammide
I livelli di riferimento relativi alla presenza dell'acrilammide nei prodotti alimentari di cui all'allegato IV sono riesaminati dalla Commissione ogni tre anni e, per la prima volta, entro tre anni dall'inizio dell'applicazione del presente regolamento.
Il riesame dei livelli di riferimento si basa sui dati di occorrenza dell'acrilammide contenuti nella banca dati dell'Autorità relativi al periodo di revisione e trasmessi alla banca dati dell'Autorità dalle autorità competenti e dagli operatori del settore alimentare.
Storico versioni
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