Art. 2

Misure di attenuazione

In vigore dal 20 nov 2017
Misure di attenuazione 1.   Gli operatori del settore alimentare che producono e immettono sul mercato i prodotti alimentari di cui all', paragrafo 2, applicano le misure di attenuazione di cui all'allegato I. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli operatori del settore alimentare che producono alimenti di cui all', paragrafo 2, svolgono attività di vendita al dettaglio e/o riforniscono direttamente solo esercizi locali di vendita al dettaglio applicano le misure di attenuazione di cui all'allegato II, parte A. 3.   Gli operatori del settore alimentare di cui al paragrafo 2 che operano in impianti sotto controllo diretto e nel quadro di un marchio o di una licenza commerciale, come parte o franchising di un'azienda interconnessa di più ampie dimensioni e secondo le istruzioni dell'operatore del settore alimentare che fornisce a livello centrale i prodotti alimentari di cui all', paragrafo 2, applicano le misure di attenuazione supplementari di cui all'allegato II, parte B. 4.   In caso di superamento dei livelli di riferimento gli operatori del settore alimentare riesaminano le misure di attenuazione applicate e adeguano i processi e i controlli al fine di raggiungere i livelli di acrilammide più bassi che si possano ragionevolmente ottenere, inferiori ai livelli di riferimento di cui all'allegato IV. In tale contesto gli operatori del settore alimentare tengono conto della sicurezza dei prodotti alimentari, delle specifiche condizioni di produzione e geografiche o delle caratteristiche del prodotto.
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