Art. 21
Guasto temporaneo dei sistemi elettronici
In vigore dal 14 nov 2017
Guasto temporaneo dei sistemi elettronici
1. In caso di guasto temporaneo dei sistemi elettronici di cui all', paragrafo 3, lettera b), del codice, gli operatori economici e le persone diverse dagli operatori economici trasmettono le informazioni per adempiere alle formalità in questione con i mezzi stabiliti dagli Stati membri, compresi quelli diversi dai procedimenti informatici.
2. Le autorità doganali provvedono affinché le informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1 siano rese disponibili nei rispettivi sistemi elettronici entro sette giorni da quando i rispettivi sistemi elettronici tornano ad essere disponibili.
3. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente qualora i sistemi elettronici non siano disponibili per un guasto temporaneo.
Storico versioni
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