Art. 20

Manutenzione e modifiche ai sistemi elettronici

In vigore dal 14 nov 2017
Manutenzione e modifiche ai sistemi elettronici 1.   La Commissione esegue la manutenzione dei componenti comuni e gli Stati membri eseguono la manutenzione dei rispettivi componenti nazionali. 2.   La Commissione e gli Stati membri assicurano il funzionamento ininterrotto dei sistemi elettronici. 3.   La Commissione può modificare i componenti comuni dei sistemi elettronici in caso di malfunzionamento, per aggiungere nuove funzionalità o modificare quelle esistenti. 4.   La Commissione informa gli Stati membri di eventuali modifiche e aggiornamenti dei componenti comuni. 5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modifiche e gli aggiornamenti dei componenti nazionali che possono avere ripercussioni sul funzionamento dei componenti comuni. 6.   La Commissione e gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni sulle modifiche e sugli aggiornamenti dei sistemi elettronici di cui ai paragrafi 4 e 5.
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Manutenzione e modifiche ai sistemi elettronici (Art. 20 Regolamento (UE) 2017/2089) — Testo vigente | Portale Normativo