Art. 19
Sviluppo, prove, utilizzazione e gestione dei sistemi elettronici
In vigore dal 14 nov 2017
Sviluppo, prove, utilizzazione e gestione dei sistemi elettronici
1. I componenti comuni sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dalla Commissione. I componenti nazionali sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri assicurano che i componenti nazionali siano compatibili con i componenti comuni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2017:2089:oj#art-19