Art. 19

Sviluppo, prove, utilizzazione e gestione dei sistemi elettronici

In vigore dal 14 nov 2017
Sviluppo, prove, utilizzazione e gestione dei sistemi elettronici 1.   I componenti comuni sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dalla Commissione. I componenti nazionali sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri assicurano che i componenti nazionali siano compatibili con i componenti comuni.
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Sviluppo, prove, utilizzazione e gestione dei sistemi elettronici (Art. 19 Regolamento (UE) 2017/2089) — Testo vigente | Portale Normativo