Art. 18
Sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso degli Stati membri
In vigore dal 14 nov 2017
Sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso degli Stati membri
Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso per assicurare:
a)
una registrazione e archiviazione sicura dei dati di identificazione degli operatori economici e delle persone diverse dagli operatori economici;
b)
uno scambio sicuro dei dati di identificazione firmati e criptati degli operatori economici e delle persone diverse dagli operatori economici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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