Art. 18

Sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso degli Stati membri

In vigore dal 14 nov 2017
Sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso degli Stati membri Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso per assicurare: a) una registrazione e archiviazione sicura dei dati di identificazione degli operatori economici e delle persone diverse dagli operatori economici; b) uno scambio sicuro dei dati di identificazione firmati e criptati degli operatori economici e delle persone diverse dagli operatori economici.
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Sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso degli Stati membri (Art. 18 Regolamento (UE) 2017/2089) — Testo vigente | Portale Normativo