Art. 23

Protezione dei dati personali

In vigore dal 14 nov 2017
Protezione dei dati personali 1.   I dati personali registrati nei sistemi elettronici sono trattati ai fini dell'attuazione della normativa doganale, tenuto conto degli obiettivi specifici di ciascuno dei sistemi elettronici di cui, rispettivamente, all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1. 2.   Le autorità nazionali di vigilanza nel settore della protezione dei dati personali e il Garante europeo della protezione dei dati collaborano al fine di assicurare un controllo coordinato del trattamento dei dati personali registrati nei sistemi elettronici.
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Protezione dei dati personali (Art. 23 Regolamento (UE) 2017/2089) — Testo vigente | Portale Normativo