Art. 4
Oggetto e struttura del sistema di decisioni doganali
In vigore dal 14 nov 2017
Oggetto e struttura del sistema di decisioni doganali
1. Il sistema di decisioni doganali permette la comunicazione tra la Commissione, gli Stati membri, gli operatori economici e le persone diverse dagli operatori economici ai fini della presentazione e del trattamento delle domande e delle decisioni di cui all', paragrafo 1, nonché della gestione delle decisioni relative alle autorizzazioni, ossia modifiche, revoche, sospensioni e annullamenti.
2. Il sistema di decisioni doganali consiste nei seguenti componenti comuni:
a)
un portale UE destinato agli operatori commerciali;
b)
un sistema di gestione centrale delle decisioni doganali;
c)
servizi di riferimento destinati ai clienti.
3. Gli Stati membri possono istituire i seguenti componenti nazionali:
a)
un portale nazionale destinato agli operatori commerciali;
b)
un sistema di gestione nazionale delle decisioni doganali.
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