Art. 2
Definizioni
In vigore dal 14 nov 2017
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
1.
«componente comune» indica un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello di Unione, accessibile a tutti gli Stati membri;
2.
«componente nazionale» indica un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello nazionale, accessibile allo Stato membro che ha istituito tale componente.
Storico versioni
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