Art. 2

Definizioni

In vigore dal 14 nov 2017
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: 1. «componente comune» indica un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello di Unione, accessibile a tutti gli Stati membri; 2. «componente nazionale» indica un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello nazionale, accessibile allo Stato membro che ha istituito tale componente.
Storico versioni

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