Art. 3
Punti di contatto per i sistemi elettronici
In vigore dal 14 nov 2017
Punti di contatto per i sistemi elettronici
La Commissione e gli Stati membri designano punti di contatto per ciascuno dei sistemi elettronici allo scopo di scambiare informazioni volte ad assicurare uno sviluppo, un funzionamento e una manutenzione coordinati di tali sistemi elettronici. Essi si comunicano reciprocamente i recapiti di tali punti di contatto.
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente di eventuali modifiche apportate ai recapiti di tali punti di contatto.
Storico versioni
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