Art. 6
Autenticazione e accesso al sistema di decisioni doganali
In vigore dal 14 nov 2017
Autenticazione e accesso al sistema di decisioni doganali
1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e delle persone diverse dagli operatori economici ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali sono effettuate mediante il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale di cui all'.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso dei funzionari degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali sono effettuate mediante il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
Storico versioni
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