Art. 6

Autenticazione e accesso al sistema di decisioni doganali

In vigore dal 14 nov 2017
Autenticazione e accesso al sistema di decisioni doganali 1.   L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e delle persone diverse dagli operatori economici ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali sono effettuate mediante il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale di cui all'. 2.   L'autenticazione e la verifica dell'accesso dei funzionari degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione. 3.   L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali sono effettuate mediante il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
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Autenticazione e accesso al sistema di decisioni doganali (Art. 6 Regolamento (UE) 2017/2089) — Testo vigente | Portale Normativo