Art. 8

Sistema di gestione centrale delle decisioni doganali

In vigore dal 14 nov 2017
Sistema di gestione centrale delle decisioni doganali 1.   Il sistema di gestione centrale delle decisioni doganali è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per il trattamento delle domande e autorizzazioni di cui all', paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, in quanto consente agli Stati membri di verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione delle domande e per l'adozione delle decisioni. 2.   Il sistema di gestione centrale delle decisioni doganali interagisce con il portale UE destinato agli operatori commerciali, con i servizi di riferimento destinati ai clienti e, se istituito dagli Stati membri, con il sistema di gestione nazionale delle decisioni doganali.
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