Art. 9
Consultazione tra le autorità doganali mediante il sistema di decisioni doganali
In vigore dal 14 nov 2017
Consultazione tra le autorità doganali mediante il sistema di decisioni doganali
L'autorità doganale di uno Stato membro utilizza il sistema di gestione centrale delle decisioni doganali quando ha bisogno di consultare l'autorità doganale di un altro Stato membro prima di adottare una decisione in merito alle domande o autorizzazioni di cui all', paragrafo 1.
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