Art. 24

Aggiornamento dei dati nei sistemi elettronici

In vigore dal 14 nov 2017
Aggiornamento dei dati nei sistemi elettronici Gli Stati membri provvedono affinché i dati registrati a livello nazionale corrispondano ai dati registrati nei componenti comuni e siano tenuti aggiornati.
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Aggiornamento dei dati nei sistemi elettronici (Art. 24 Regolamento (UE) 2017/2089) — Testo vigente | Portale Normativo