Art. 24 · Aggiornamento dei dati nei sistemi elettronici

Art. 24

Aggiornamento dei dati nei sistemi elettronici

In vigore dal 14 nov 2017
Aggiornamento dei dati nei sistemi elettronici Gli Stati membri provvedono affinché i dati registrati a livello nazionale corrispondano ai dati registrati nei componenti comuni e siano tenuti aggiornati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2017:2089:oj#art-24