Art. 18
Trasparenza, comunicazione e pubblicazione delle informazioni
In vigore dal 26 set 2017
Trasparenza, comunicazione e pubblicazione delle informazioni
1. Conformemente alla loro politica di trasparenza e alle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati e di accesso ai documenti e alle informazioni, le controparti ammissibili mettono a disposizione del pubblico sul loro sito Internet, in modo proattivo e sistematico, le informazioni relative a tutte le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell’EFSD disciplinata dal presente regolamento e relative in particolare alle modalità con cui tali operazioni contribuiscono al conseguimento degli obiettivi e all’osservanza degli obblighi da esso stabiliti. Ove possibile, tali informazioni sono ripartite a livello di progetto. Esse tengono sempre conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.
2. La Commissione pubblica sul suo portale web le informazioni sulle operazioni di finanziamento e di investimento nonché gli elementi essenziali di tutti gli accordi di garanzia dell’EFSD, comprese le informazioni sulla personalità giuridica delle controparti ammissibili, i vantaggi attesi in termini di sviluppo e le procedure di reclamo di cui all’, paragrafo 3, lettera g), tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.
3. Le controparti ammissibili rendono pubblico il sostegno dell’Unione in tutte le informazioni che pubblicano sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell’EFSD conformemente al presente regolamento.
4. Le delegazioni dell’Unione europea includono nelle proprie comunicazioni destinate alla società civile e all’opinione pubblica le informazioni sulle possibilità di finanziamento offerte dall’EFSD.
Storico versioni
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