Art. 17
Valutazione e revisione
In vigore dal 26 set 2017
Valutazione e revisione
1. Entro il 31 dicembre 2019, la Commissione valuta il funzionamento dell’EFSD, la sua gestione e il suo effettivo contributo alla realizzazione della finalità e degli obiettivi del presente regolamento. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente esterna dell’applicazione del presente regolamento e accompagnata da una proposta motivata intesa a modificare il presente regolamento, se del caso, in particolare con l’obiettivo di prorogare il periodo di investimento iniziale di cui all’, paragrafo 2. La relazione di valutazione è corredata del parere della Corte dei conti.
2. Entro il 31 dicembre 2019, e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta l’impiego e il funzionamento del Fondo di garanzia dell’EFSD. La Commissione trasmette la sua relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione di valutazione è corredata del parere della Corte dei conti.
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