Art. 20

Revisione contabile della Corte dei conti

In vigore dal 26 set 2017
Revisione contabile della Corte dei conti 1.   La revisione contabile esterna delle attività intraprese in conformità del presente regolamento è condotta dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 287 TFUE e tali attività sono pertanto soggette alla procedura di discarico a norma dell’articolo 319 TFUE. 2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Corte dei conti può, a sua richiesta e in conformità dell’articolo 287, paragrafo 3, TFUE, accedere ai documenti e alle informazioni necessari all’espletamento delle sue funzioni di audit.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:1601:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo