Art. 22

Attività escluse e giurisdizioni non cooperative

In vigore dal 26 set 2017
Attività escluse e giurisdizioni non cooperative 1.   Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, le controparti ammissibili rispettano il diritto dell’Unione applicabile e le norme convenute a livello internazionale e dell’Unione e, pertanto, non sostengono progetti a titolo del presente regolamento che contribuiscano al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, all’elusione, alla frode e all’evasione fiscali. Inoltre le controparti ammissibili non partecipano a operazioni nuove o rinnovate con entità costituite o stabilite in giurisdizioni segnalate nell’ambito della politica dell’Unione in materia di giurisdizioni non cooperative, o che sono individuate quali paesi terzi ad alto rischio conformemente all’, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), o che non rispettano effettivamente le norme concordate a livello internazionale o dell’Unione in materia di trasparenza e scambio di informazioni. Le controparti ammissibili possono derogare a tale principio soltanto se il progetto è attuato fisicamente in una di tali giurisdizioni e non vi sono indicazioni che l’operazione in questione rientri in una delle categorie di cui al primo comma del presente paragrafo. Al momento di concludere accordi con gli intermediari finanziari, le controparti ammissibili procedono al recepimento dei requisiti di cui al presente articolo nei pertinenti accordi e chiedono agli intermediari finanziari di rendere conto della loro ottemperanza. 2.   Nelle sue operazioni di finanziamento e di investimento, la controparte ammissibile applica i principi e le norme stabiliti dal diritto dell’Unione in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e, in particolare, dal regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e dalla direttiva (UE) 2015/849. Le controparti ammissibili subordinano la concessione di finanziamenti a norma del presente regolamento, siano essi diretti o tramite intermediari, alla divulgazione di informazioni sulla titolarità effettiva in conformità alla direttiva (UE) 2015/849 e pubblicano informazioni paese per paese in conformità dell’articolo 89, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15).
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Attività escluse e giurisdizioni non cooperative (Art. 22 Regolamento (UE) 2017/1601) — Testo vigente | Portale Normativo