Art. 6
Requisiti per la prestazione di servizi di compensazione indiretta da parte del cliente indiretto
In vigore dal 22 set 2017
Requisiti per la prestazione di servizi di compensazione indiretta da parte del cliente indiretto
1. Il cliente indiretto può fornire servizi di compensazione indiretta a secondi clienti indiretti unicamente se le parti degli accordi di compensazione indiretta soddisfano uno dei requisiti di cui al paragrafo 2 e ottemperano a tutte le condizioni indicate di seguito:
a)
il cliente indiretto è un ente creditizio autorizzato o un'impresa di investimento autorizzata o un'entità stabilita in un paese terzo che sarebbe considerata un ente creditizio o un'impresa di investimento se fosse stabilita nell'Unione;
b)
il cliente indiretto e il secondo cliente indiretto stipulano per iscritto un accordo di compensazione indiretta. L'accordo di compensazione indiretta comprende almeno i seguenti termini contrattuali:
i)
i termini e le condizioni generali di cui all', paragrafo 1, lettera b);
ii)
l'impegno del cliente indiretto di onorare tutti gli obblighi del secondo cliente indiretto nei confronti del cliente rispetto alle operazioni coperte dall'accordo di compensazione indiretta;
c)
le attività e posizioni del secondo cliente indiretto sono detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all', paragrafo 2, lettera a).
Tutti gli aspetti dell'accordo di compensazione indiretta di cui alla lettera b) sono chiaramente documentati.
2. Ai fini di quanto disposto al paragrafo 1, le parti degli accordi di compensazione indiretta soddisfano uno dei seguenti requisiti:
a)
il partecipante diretto e il cliente fanno parte dello stesso gruppo, ma non il cliente indiretto;
b)
il cliente e il cliente indiretto fanno parte dello stesso gruppo, ma non il partecipante diretto, né il secondo cliente indiretto.
3. Per quanto concerne gli accordi di compensazione indiretta stipulati dalle parti nella situazione di cui al paragrafo 2, lettera a),
a)
l', parafgrafi 1, 5, 6 e 8, si applica al cliente come se quest'ultimo fosse un partecipante diretto;
b)
l', paragrafo 1, lettera b), e l', paragrafi 2, 3, 6, 8 e 9, si applicano al cliente indiretto come se quest'ultimo fosse un cliente.
4. Per quanto concerne gli accordi di compensazione indiretta stipulati dalle parti nella situazione di cui al paragrafo 2, lettera b),
a)
l', paragrafi 5 e 6, si applica al cliente come se quest'ultimo fosse un partecipante diretto;
b)
l', paragrafo 1, lettera b), e l', paragrafi 2, 3, 6, 8 e 9, si applicano al cliente indiretto come se quest'ultimo fosse un cliente.
Storico versioni
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