Art. 5

Obblighi del cliente

In vigore dal 22 set 2017
Obblighi del cliente 1.   Il cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta offre ai clienti indiretti una scelta almeno fra i tipi di conti di cui all', paragrafo 2, e provvede affinché tali clienti indiretti siano informati esaustivamente in merito ai vari livelli di segregazione e sui rischi associati a ciascun tipo di conto. 2.   Il cliente di cui al paragrafo 1 attribuisce uno dei tipi di conto di cui all', paragrafo 2, ai clienti indiretti che non hanno operato una scelta in merito entro un ragionevole lasso di tempo determinato dal cliente. Il cliente comunica senza indebiti ritardi al cliente indiretto i rischi associati al tipo di conto attribuito. Il cliente indiretto può optare per un altro tipo di conto in qualsiasi momento, facendone richiesta scritta al cliente. 3.   Il cliente che presta servizi di compensazione indiretta tiene registrazioni e conti separati per poter distinguere le attività e posizioni proprie da quelle detenute per conto dei suoi clienti indiretti. 4.   Qualora le attività e posizioni di svariati clienti indiretti siano detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all', paragrafo 2, lettera b), il cliente trasmette quotidianamente al partecipante diretto tutte le informazioni necessarie affinché il partecipante diretto possa individuare le posizioni detenute per conto di ciascun cliente indiretto. 5.   Il cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta, in conformità con la scelta dei suoi clienti indiretti, chiede al partecipante diretto di aprire e mantenere presso la CCP i conti di cui all', paragrafo 4. 6.   Il cliente fornisce ai propri clienti indiretti informazioni sufficienti che consentano loro di individuare la CCP e il partecipante diretto tramite cui è stata compensata la loro posizione. 7.   Qualora le attività e posizioni di uno o più clienti indiretti siano detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all', paragrafo 2, lettera b), il cliente inserisce negli accordi di compensazione indiretta stipulati con i propri clienti indiretti tutti i termini e le condizioni necessari per garantire che, in caso di inadempimento di tale cliente, il partecipante diretto possa prontamente restituire ai clienti indiretti i proventi derivanti dalla liquidazione delle attività e posizioni detenute per conto di tali clienti indiretti conformemente all', paragrafo 7. 8.   Il cliente fornisce al partecipante diretto informazioni sufficienti per individuare, sorvegliare e gestire i rischi concreti derivanti dalla prestazione di servizi di compensazione indiretta che possano influire sulla resilienza del partecipante diretto. 9.   Il cliente stipula accordi per garantire che, in caso di eventuale inadempimento, tutte le informazioni in suo possesso riguardo ai suoi clienti indiretti siano messe immediatamente a disposizione del partecipante diretto, inclusa l'identità dei clienti indiretti di cui all', paragrafo 4.
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