Art. 3

Obblighi della CCP

In vigore dal 22 set 2017
Obblighi della CCP 1.   La CCP apre e mantiene i conti di cui all', paragrafo 4, in conformità con la richiesta del partecipante diretto. 2.   La CCP che detiene le attività e posizioni di svariati clienti indiretti in un conto di cui all', paragrafo 4, lettera b), tiene registrazioni separate delle posizioni di ciascun cliente indiretto, calcola i margini relativamente a ciascun cliente indiretto e riscuote gli importi relativi a tali margini su base lorda, in base alle informazioni di cui all', paragrafo 3. 3.   La CCP individua, sorveglia e gestisce i rischi concreti derivanti dalla prestazione di servizi di accordi di compensazione indiretta che possano influire sulla sua resilienza rispetto agli sviluppi negativi dei mercati.
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