Art. 1
Definizioni
In vigore dal 22 set 2017
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per
a) «cliente»: il cliente come definito all', punto 15, del regolamento (UE) n. 648/2012;
b) «cliente indiretto»: il cliente del cliente come definito alla lettera a);
c) «accordo di compensazione indiretta»: l'insieme dei rapporti contrattuali fra i prestatori e i beneficiari dei servizi di compensazione indiretta forniti da un cliente, un cliente indiretto o un secondo cliente indiretto;
d) «secondo cliente indiretto»: il cliente del cliente indiretto come definito alla lettera b);
e) «terzo cliente indiretto»: il cliente del secondo cliente indiretto come definito alla lettera d).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:2154:oj#art-1