Art. 2

Requisiti per la prestazione di servizi di compensazione indiretta da parte dei clienti

In vigore dal 22 set 2017
Requisiti per la prestazione di servizi di compensazione indiretta da parte dei clienti 1.   Un cliente può fornire servizi di compensazione indiretta a clienti indiretti unicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate: a) il cliente è un ente creditizio autorizzato o un'impresa di investimento autorizzata o un'entità stabilita in un paese terzo che sarebbe considerata un ente creditizio o un'impresa di investimenti se fosse stabilita nell'Unione; b) il cliente presta servizi di compensazione indiretta a condizioni commerciali ragionevoli e rende noti pubblicamente i termini e le condizioni generali per la prestazione di detti servizi; c) il partecipante diretto ha accettato i termini e le condizioni generali di cui alla lettera b) del presente paragrafo. 2.   Il cliente di cui al paragrafo 1 e il cliente indiretto stipulano, per iscritto, un accordo di compensazione indiretta. L'accordo di compensazione indiretta comprende almeno i seguenti termini contrattuali: a) i termini e le condizioni generali di cui al paragrafo 1, lettera b); b) l'impegno del cliente di onorare tutti gli obblighi del cliente indiretto nei confronti del partecipante diretto rispetto alle operazioni coperte dall'accordo di compensazione indiretta. Tutti gli aspetti dell'accordo di compensazione indiretta sono chiaramente documentati. 3.   La CCP non può impedire la conclusione di accordi di compensazione indiretta stipulati a condizioni commerciali ragionevoli.
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