Art. 4
Obblighi del partecipante diretto
In vigore dal 22 set 2017
Obblighi del partecipante diretto
1. Il partecipante diretto che presta servizi di compensazione indiretta opera a condizioni commerciali ragionevoli e rende noti pubblicamente i termini e le condizioni generali applicati per la prestazione di tali servizi.
I termini e le condizioni generali di cui al primo comma comprendono i requisiti minimi in termini di risorse finanziarie e capacità operativa per i clienti che forniscono servizi di compensazione indiretta.
2. Il partecipante diretto che presta servizi di compensazione indiretta apre e mantiene almeno i seguenti conti, in conformità con la richiesta del cliente:
a)
un conto omnibus con le attività e posizioni detenute dal cliente per conto dei suoi clienti indiretti;
b)
un conto omnibus con le attività e posizioni detenute dal cliente per conto dei suoi clienti indiretti, in cui il partecipante diretto provvede affinché le posizioni di un cliente indiretto non siano portate in compensazione delle posizioni di un altro cliente indiretto e le attività di un cliente indiretto non possano essere utilizzate per coprire le posizioni di un altro cliente indiretto.
3. Il partecipante diretto che detiene attività e posizioni per conto di svariati clienti indiretti in un conto di cui al paragrafo 2, lettera b), trasmette quotidianamente alla CCP tutte le informazioni necessarie affinché la CCP possa individuare le posizioni detenute per conto di ciascun cliente indiretto. Tali informazioni si basano sulle informazioni di cui all', paragrafo 4.
4. Il partecipante diretto che fornisce servizi di compensazione indiretta apre e mantiene presso la CCP almeno i conti indicati di seguito, in conformità con la richiesta avanzata dal cliente:
a)
un conto segregato avente il solo scopo di detenere le attività e posizioni dei clienti indiretti che il partecipante diretto detiene in un conto di cui al paragrafo 2, lettera a);
b)
un conto segregato avente il solo scopo di detenere le attività e posizioni dei clienti indiretti di ciascun cliente che il partecipante diretto detiene in un conto di cui al paragrafo 2, lettera b).
5. Il partecipante diretto predispone procedure per gestire l'inadempimento di un cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta.
6. Il partecipante diretto che detiene le attività e posizioni di clienti indiretti in un conto di cui al paragrafo 2, lettera a), è tenuto a:
a)
provvedere affinché le procedure di cui al paragrafo 5 consentano la pronta liquidazione di tali attività e posizioni a seguito dell'inadempimento di un cliente, inclusa la liquidazione di tali attività e posizioni a livello della CCP, e includere una procedura dettagliata per comunicare ai clienti indiretti l'inadempimento del cliente e il periodo di tempo previsto per liquidare le attività e posizioni di tali clienti indiretti;
b)
dopo la conclusione delle procedure di gestione dell'inadempimento a seguito dell'inadempimento di un cliente, restituire prontamente al cliente, per il conto dei clienti indiretti, eventuali rimanenze dovute risultanti dalla liquidazione di dette attività e posizioni.
7. Il partecipante diretto che detiene attività e posizioni di clienti indiretti in un conto di cui al paragrafo 2, lettera b), è tenuto a:
a)
includere nelle procedure di cui al paragrafo 5:
i)
i passaggi per trasferire le attività e posizioni detenute da un cliente inadempiente per conto dei suoi clienti indiretti a un altro cliente o a un partecipante diretto;
ii)
i passaggi per versare a ciascun cliente indiretto i proventi derivanti dalla liquidazione delle attività e posizioni di quel dato cliente indiretto;
iii)
una procedura dettagliata per comunicare ai clienti indiretti l'inadempimento del cliente e il periodo di tempo previsto per liquidare le attività e posizioni di tali clienti indiretti;
b)
assumersi l'obbligo contrattuale di avviare le procedure per il trasferimento delle attività e posizioni detenute da un cliente inadempiente per conto dei suoi clienti indiretti ad un altro cliente o partecipante diretto che sia stato designato dai clienti indiretti pertinenti del cliente inadempiente, su richiesta degli stessi e senza dover ottenere il consenso del cliente inadempiente. Per tale altro cliente o partecipante diretto corre l'obbligo di accettare tali attività e posizioni unicamente qualora detto altro cliente o partecipante diretto abbia precedentemente instaurato un rapporto contrattuale con i clienti indiretti di cui trattasi impegnandosi in tal senso;
c)
garantire che le procedure di cui al paragrafo 5 permettano la pronta liquidazione di tali attività e posizioni a seguito dell'inadempimento di un cliente, inclusa la liquidazione di tali attività e posizioni a livello della CCP, qualora il trasferimento di cui alla lettera b) non sia stato effettuato per qualsivoglia ragione entro un periodo predeterminato come specificato negli accordi di compensazione indiretta;
d)
a seguito della liquidazione di tali attività e posizioni, assumersi l'obbligo contrattuale di avviare le procedure per il pagamento dei proventi derivanti dalla liquidazione a ciascuno dei clienti indiretti;
e)
qualora il partecipante diretto non sia stato in grado di individuare i clienti indiretti o di concludere l'iter di pagamento dei proventi derivanti dalla liquidazione di cui alla lettera d) a ciascuno dei clienti indiretti, restituire prontamente al cliente per il conto degli stessi eventuali rimanenze dovute risultanti dalla liquidazione di dette attività e posizioni.
8. Il partecipante diretto individua, sorveglia e gestisce i rischi concreti derivanti dalla prestazione di servizi di compensazione indiretta che possano influire sulla sua resilienza rispetto agli sviluppi negativi dei mercati. Il partecipante diretto predispone procedure interne affinché le informazioni di cui all', paragrafo 8, non possano essere usate a fini commerciali.
Storico versioni
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