Art. 13

Assicurazione collettiva

In vigore dal 21 set 2017
Assicurazione collettiva Riguardo all'assicurazione collettiva, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fissa e attua una politica che indica il soggetto che deve essere sottoposto alla valutazione dell'idoneità, nel caso un cui un contratto di assicurazione venga concluso per conto di un gruppo di membri e ciascun singolo membro non possa decidere individualmente se aderire o meno. Una tale politica contiene anche le regole che stabiliscono le modalità di realizzazione di tale valutazione, in particolare presso chi devono essere raccolte le informazioni sulle conoscenze e l'esperienza, sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione registra la politica così come definita in conformità al primo comma.
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Assicurazione collettiva (Art. 13 Regolamento (UE) 2017/2359) — Testo vigente | Portale Normativo