Art. 12

Consulenza automatizzata

In vigore dal 21 set 2017
Consulenza automatizzata La responsabilità dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione nello svolgimento della valutazione dell'idoneità in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 non può ridursi per il fatto che la consulenza sui prodotti di investimento assicurativi viene fornita completamente o in parte da un sistema automatico o semiautomatico.
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Consulenza automatizzata (Art. 12 Regolamento (UE) 2017/2359) — Testo vigente | Portale Normativo