Art. 10
Affidabilità delle informazioni
In vigore dal 21 set 2017
Affidabilità delle informazioni
Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione adottano misure ragionevoli per assicurare che le informazioni raccolte sui clienti e potenziali clienti, ai fini della valutazione dell'idoneità, siano affidabili. Tali misure comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a)
assicurarsi che i clienti siano consapevoli dell'importanza di fornire informazioni accurate e aggiornate;
b)
assicurarsi che tutti gli strumenti, quali strumenti di valutazione del profilo di rischio o strumenti per valutare le conoscenze ed esperienze del cliente, impiegati nel processo di valutazione dell'idoneità rispondano allo scopo prefisso e siano correttamente concepiti per l'utilizzo con i clienti, individuandone e attenuandone attivamente le eventuali limitazioni durante il processo di valutazione dell'idoneità;
c)
assicurarsi che le domande utilizzate nel processo siano comprensibili ai clienti e in grado di riflettere in modo accurato gli obiettivi e le necessità del cliente, nonché di fornire le informazioni necessarie per effettuare la valutazione dell'idoneità;
d)
intraprendere azioni, laddove opportuno, per assicurare la coerenza delle informazioni sul cliente, per esempio analizzando se nelle informazioni da questi fornite vi siano delle evidenti imprecisioni.
Storico versioni
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