Art. 11
Comunicazione con i clienti riguardo alla valutazione dell'idoneità
In vigore dal 21 set 2017
Comunicazione con i clienti riguardo alla valutazione dell'idoneità
Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione non creano ambiguità o confusione riguardo alle proprie responsabilità nel processo di valutazione dell'idoneità dei prodotti di investimento assicurativi in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione informano i clienti, in modo chiaro e semplice, che la valutazione dell'idoneità viene svolta al fine di agire nel migliore interesse del cliente.
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