Art. 11

Comunicazione con i clienti riguardo alla valutazione dell'idoneità

In vigore dal 21 set 2017
Comunicazione con i clienti riguardo alla valutazione dell'idoneità Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione non creano ambiguità o confusione riguardo alle proprie responsabilità nel processo di valutazione dell'idoneità dei prodotti di investimento assicurativi in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione informano i clienti, in modo chiaro e semplice, che la valutazione dell'idoneità viene svolta al fine di agire nel migliore interesse del cliente.
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Comunicazione con i clienti riguardo alla valutazione dell'idoneità (Art. 11 Regolamento (UE) 2017/2359) — Testo vigente | Portale Normativo