Art. 14
Dichiarazione di idoneità
In vigore dal 21 set 2017
Dichiarazione di idoneità
1. Quando viene fornita una consulenza sull'idoneità di un prodotto di investimento assicurativo in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione forniscono una dichiarazione al cliente (dichiarazione di idoneità) che include:
a)
uno schema della consulenza fornita;
b)
le informazioni sul perché dell'idoneità della raccomandazione fornita al cliente, in particolare il modo in cui soddisfa:
i)
gli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
ii)
la situazione finanziaria del cliente, tra cui la sua capacità di sostenere perdite;
iii)
le conoscenze e l'esperienza del cliente.
2. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione portano all'attenzione dei clienti, includendole nella dichiarazione di idoneità, le informazioni sulla probabilità che il cliente debba chiedere periodicamente la revisione della situazione dei prodotti di investimento assicurativi raccomandati.
3. Laddove l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione abbia informato il cliente del fatto che svolgerà una valutazione periodica dell'idoneità, le dichiarazioni successive allo stabilimento del servizio iniziale possono limitarsi a modifiche di servizi o di attività di investimento sottostanti, e/o delle circostanze del cliente senza ripetizione di tutti i dettagli contenuti nella prima dichiarazione.
4. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che forniscono una valutazione periodica di idoneità rivedono l'idoneità dei prodotti di investimento assicurativi raccomandati con cadenza almeno annuale e nel migliore interesse dei propri clienti. La frequenza di tale valutazione aumenta a seconda delle caratteristiche del cliente, come ad esempio la sua tolleranza al rischio e la natura del prodotto di investimento assicurativo raccomandato.
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