Art. 15
Procedura di valutazione
In vigore dal 21 set 2017
Procedura di valutazione
Fatto salvo che, in conformità all', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le necessità del cliente, gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione stabiliscono se il cliente possieda le conoscenze e l'esperienza necessarie al fine di comprendere i rischi che implica il servizio o prodotto proposto o richiesto al momento della valutazione dell'adeguatezza del servizio o prodotto assicurativo distribuito in conformità all'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/97.
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