Art. 17
Informazioni da ottenere dal cliente
In vigore dal 21 set 2017
Informazioni da ottenere dal cliente
1. Ai fini dell'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/97, le informazioni che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione devono ottenere riguardo alle conoscenze e all'esperienza del cliente o del potenziale cliente nel campo di investimento pertinente includono, laddove rilevanti, gli elementi seguenti, a seconda del tipo di cliente e della natura, tipologia e complessità del prodotto o servizio offerto o richiesto, nonché dei relativi rischi:
a)
le tipologie di servizio, transazione, prodotto di investimento assicurativo o strumento finanziario con cui il cliente o il potenziale cliente ha familiarità;
b)
la natura, il numero, il valore e la frequenza delle transazioni del cliente o del potenziale cliente in prodotti di investimento assicurativi o in strumenti finanziari e il periodo nel quale sono state effettuate;
c)
il livello di istruzione e la professione o, se pertinente, l'ex professione del cliente o del potenziale cliente.
2. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione non scoraggia un cliente o potenziale cliente dal fornire le informazioni richieste per le finalità dell'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/97.
3. Laddove le informazioni richieste per le finalità dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, della direttiva (UE) 2016/97 siano già state ottenute in conformità all' della direttiva (UE) 2016/97, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione non le richiedono nuovamente al cliente.
4. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione è autorizzato a fare affidamento sulle informazioni fornite dai propri clienti o potenziali clienti salvo qualora sia consapevole, o dovrebbe esserlo, che le informazioni sono chiaramente non aggiornate, imprecise o incomplete.
Storico versioni
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