Art. 18
Relazione periodica
In vigore dal 21 set 2017
Relazione periodica
1. Fatto salvo l'articolo 185 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce al cliente una relazione periodica, su supporto durevole, dei servizi forniti e delle transazioni effettuate per conto del cliente.
2. La relazione periodica richiesta ai sensi del paragrafo 1 fornisce un resoconto imparziale e obiettivo dei servizi forniti e delle transazioni intraprese per conto di tale cliente nel corso del periodo di riferimento e include, laddove rilevante, le spese totali associate a questi servizi e transazioni, nonché il valore di ciascuna attività di investimento sottostante.
3. La relazione periodica richiesta ai sensi del paragrafo 1 viene fornita almeno con frequenza annuale.
Storico versioni
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