Art. 19

Conservazione delle registrazioni

In vigore dal 21 set 2017
Conservazione delle registrazioni 1.   Fatta salva l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione conservano le registrazioni delle valutazioni di idoneità e adeguatezza effettuate in conformità all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/97. Le registrazioni includono le informazioni ottenute dal cliente e qualsiasi documento concordato con il cliente, inclusi i documenti che stabiliscono i diritti delle parti e gli altri termini sulla base dei quali l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornirà i servizi al cliente. Tali registrazioni vengono conservate almeno per tutto il tempo in cui sussiste la relazione tra l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione e il cliente. 2.   Nel caso di una valutazione di idoneità svolta in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, la registrazione include inoltre: a) il risultato della valutazione dell'idoneità; b) la raccomandazione fatta al cliente e la dichiarazione fornita in conformità all', paragrafo 1, del presente regolamento; c) le eventuali modifiche apportate dall'intermediario o dall'impresa di assicurazione rispetto alla valutazione di idoneità, in particolare eventuali modifiche della tolleranza al rischio del cliente; d) eventuali modifiche delle attività di investimento sottostanti. 3.   Nel caso di una valutazione di adeguatezza svolta in conformità all'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/97, la registrazione include inoltre: a) il risultato della valutazione dell'adeguatezza; b) eventuali avvertenze al cliente laddove il prodotto di investimento assicurativo sia stato valutato come potenzialmente inadeguato per il cliente, qualora il cliente abbia chiesto di procedere alla stipula del contratto malgrado l'avvertenza e, se del caso, qualora l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione abbia accettato la richiesta di procedere alla stipula del contratto; c) eventuali avvertenze al cliente laddove il cliente non abbia fornito informazioni sufficienti per mettere in condizione l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione di valutare l'adeguatezza del prodotto di investimento assicurativo, qualora il cliente abbia chiesto di procedere alla stipula del contratto malgrado l'avvertenza e, se del caso, qualora l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione abbia accettato la richiesta di procedere alla stipula del contratto. 4.   Le registrazioni sono conservate su un supporto che consenta la memorizzazione delle informazioni in modo tale che siano accessibili all'autorità competente per futura consultazione. L'autorità competente è in grado di accedere facilmente a tali informazioni per poter ricostruire ogni elemento in modo chiaro e accurato e per identificare velocemente eventuali modifiche, correzioni o altri cambiamenti, nonché i contenuti delle registrazioni anteriori a tali modifiche.
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