Art. 6
In vigore dal 11 set 2017
1. La Polonia comunica alla Commissione le misure adottate in conformità dell' entro 21 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Non oltre 15 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Polonia trasmette alla Commissione una relazione dettagliata sull'attuazione del presente regolamento in cui figurano informazioni particolareggiate sull'esecuzione delle misure adottate e dei controlli svolti in conformità dell'.
3. Le autorità nazionali comunicano alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.
Storico versioni
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