Art. 5
In vigore dal 11 set 2017
1. Le spese sono ammissibili al finanziamento dell'Unione solo se sono versate dalla Polonia ai beneficiari al più tardi 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Non si applica l', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.
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