Art. 4
In vigore dal 11 set 2017
1. L'aiuto è erogato ai richiedenti ammissibili previa presentazione di prove scritte che documentino che tutti i capi hanno lasciato l'azienda entro la scadenza stabilita dalle autorità competenti ma non oltre 120 giorni dopo l'emissione da parte delle autorità competenti dell'ordinanza di cessazione di produzione di carne suina.
2. Fatto salvo l', paragrafo 2, qualora capi della specie suina risultino presenti presso l'azienda successivamente alla scadenza di cui al paragrafo 1 e durante il periodo di applicazione delle misure zoosanitarie per il controllo della peste suina africana nelle zone interessate di cui all', paragrafo 1, lettera a), l'aiuto sarà recuperato e si applicheranno sanzioni.
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