Art. 2

In vigore dal 11 set 2017
1.   L'aiuto è pari a 33 EUR per lattonzolo fino a 20 kg e a 52 EUR per altro capo e non supera un importo massimo pari a 9 300 000 EUR per un massimo di 10 000 lattonzoli fino a 20 kg e 171 654 altri capi. 2.   Il numero di capi ammissibili per azienda è stabilito sulla base del numero medio di capi detenuti presso l'azienda nel periodo compreso fra il 1o luglio 2016 e il 30 giugno 2017 sulla base del sistema nazionale di identificazione e registrazione dei capi. 3.   La Polonia ha la facoltà di concedere un sostegno supplementare al fine di realizzare gli obiettivi del regolamento nazionale fino a un massimo del 100 % dell'aiuto dell'Unione, a condizione che esso sia concesso alle medesime condizioni ed erogato non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2017/1536 — Testo vigente | Portale Normativo