Art. 3
In vigore dal 11 set 2017
La Polonia adotta tutte le misure necessarie, compresi i controlli amministrativi e i controlli in loco esaustivi in conformità degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), per garantire il rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento. In particolare, la Polonia verifica:
(a)
l'ammissibilità del richiedente;
(b)
il numero ammissibile di lattonzoli fino a 20 kg e degli altri capi di cui all', paragrafo 2, sulla base di controlli presso l'azienda, di dati storici e del registro aziendale tenuto a norma dell', paragrafo 1, della direttiva 2008/71/CE;
(c)
per ciascun richiedente ammissibile, che tutti i capi della specie suina abbiano lasciato l'azienda entro i termini stabiliti dalle autorità competenti, ma non oltre 120 giorni dopo l'emissione dell'ordinanza di cessare la produzione di carne suina;
(d)
per ciascun richiedente ammissibile, il fatto che non vi siano capi della specie suina presso l'azienda durante l'intero periodo di applicazione delle misure zoosanitarie per il controllo della peste suina africana nelle zone interessate di cui all', paragrafo 1, lettera a);
(e)
che i beneficiari ammissibili non abbiano ricevuto alcun finanziamento dalle altre fonti di cui all', paragrafo 1, lettera e), in relazione alla stessa perdita di reddito o agli stessi capi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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