Art. 52

Scambio di dati tra TSO e impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione

In vigore dal 2 ago 2017
Scambio di dati tra TSO e impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione 1.   Salvo altrimenti disposto dal TSO, ciascun titolare di impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione comunica i seguenti dati strutturali al TSO: a) i dati elettrici dei trasformatori connessi al sistema di trasmissione; b) le caratteristiche del carico dell'impianto di consumo; e c) le caratteristiche del controllo della potenza reattiva. 2.   Salvo altrimenti disposto dal TSO, ciascun titolare di impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione comunica i seguenti dati al TSO: a) consumo di potenza attiva programmato e consumo di potenza reattiva previsto su base giornaliera e infragiornaliera, ivi incluse eventuali modifiche di tali programmi o previsioni; b) eventuali limitazioni previste della capacità di controllo della potenza reattiva; c) in caso di partecipazione alla gestione della domanda, un programma relativo all'intervallo di potenza strutturale minima e massima da ridurre; e d) in deroga alla lettera a), nelle regioni con un sistema di dispacciamento centrale, i dati richiesti dal TSO per la preparazione del suo programma di produzione di potenza attiva. 3.   Salvo altrimenti disposto dal TSO, ciascun titolare di impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione comunica i seguenti dati al TSO in tempo reale: a) la potenza attiva e la potenza reattiva al punto di connessione; e b) la potenza minima e massima da ridurre. 4.   Ciascun titolare di impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione descrive al rispettivo TSO il proprio comportamento negli intervalli di valori di tensione di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:1485:oj#art-52

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Scambio di dati tra TSO e impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione (Art. 52 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo