Art. 50

Scambio di dati in tempo reale

In vigore dal 2 ago 2017
Scambio di dati in tempo reale 1.   Salvo altrimenti disposto dal TSO, ciascun impianto di generazione titolare di un gruppo di generazione che è un SGU ai sensi dell', paragrafo 1, lettere a) ed e), connesso al sistema di distribuzione comunica in tempo reale almeno i seguenti dati al TSO e al DSO con cui ha il punto di connessione: a) lo stato degli apparecchi di manovra e degli interruttori al punto di connessione; e b) i flussi di potenza attiva e reattiva, la corrente e la tensione al punto di connessione. 2.   Il TSO, coordinandosi con i DSO responsabili, stabilisce quali SGU possono essere dispensati dall'obbligo di fornire i dati in tempo reale di cui al paragrafo 1 direttamente al TSO. In tal caso, i TSO e i DSO responsabili si accordano sui dati in tempo reale aggregati che gli SGU interessati devono trasmettere al TSO.
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