Art. 49

Scambio di dati di programmazione

In vigore dal 2 ago 2017
Scambio di dati di programmazione Salvo altrimenti disposto dal TSO, ciascun impianto di generazione titolare di un gruppo di generazione che è un SGU ai sensi dell', paragrafo 1, lettere a) ed e), connesso al sistema di distribuzione comunica almeno i seguenti dati al TSO e al DSO con cui ha il punto di connessione: a) le indisponibilità programmate, le limitazioni della potenza attiva programmate e il valore programmato della produzione di potenza attiva al punto di connessione; b) eventuali limitazioni previste della capacità di controllo della potenza reattiva; e c) in deroga alle lettere a) e b), nelle regioni con un sistema di dispacciamento centrale, i dati richiesti dal TSO per la preparazione del suo programma di produzione di potenza attiva.
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Scambio di dati di programmazione (Art. 49 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo