Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 2 ago 2017
Ambito di applicazione
1. Le norme e i requisiti fissati nel presente regolamento si applicano ai seguenti SGU:
a)
gruppi di generazione esistenti e nuovi classificati come gruppi di tipo B, C e D in base ai criteri definiti all' del regolamento (UE) 2016/631 della Commissione (3);
b)
impianti di consumo esistenti e nuovi connessi al sistema di trasmissione;
c)
sistemi di distribuzione chiusi esistenti e nuovi connessi al sistema di trasmissione;
d)
impianti di consumo esistenti e nuovi, sistemi di distribuzione chiusi e terze parti se forniscono la gestione della domanda (gestione attiva della domanda o demand side response) direttamente al TSO secondo i criteri di cui all' del regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione (4);
e)
fornitori di ridispacciamento dei gruppi di generazione o degli impianti di consumo mediante aggregazione e fornitori di riserve di potenza attiva di cui alla parte IV, titolo 8, del presente regolamento; e
f)
sistemi in corrente continua ad alta tensione («HVDC») esistenti e nuovi secondo i criteri di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione (5).
2. Il presente regolamento si applica a tutti i sistemi di trasmissione, a tutti i sistemi di distribuzione e a tutte le interconnessioni dell'Unione e ai coordinatori regionali della sicurezza, ad eccezione dei sistemi di trasmissione e dei sistemi di distribuzione, o delle parti di tali sistemi, situati in isole di Stati membri i cui sistemi non sono gestiti in modo sincrono con l'area sincrona dell'Europa continentale («CE»), della Gran Bretagna («GB»), dell'Europa settentrionale (o area Nordica), dell'Irlanda e Irlanda del Nord («IE/NI») o del Baltico.
3. Qualora in uno Stato membro esistano più TSO, il presente regolamento si applica a tutti i TSO operanti nello Stato membro. Se un TSO non svolge una funzione connessa a uno o più obblighi imposti dal presente regolamento, gli Stati membri, nell'ambito del regime nazionale di regolamentazione, possono disporre che la responsabilità di rispettare uno, alcuni o tutti gli obblighi imposti ai TSO dal presente regolamento sia attribuita a uno o più TSO specifici.
4. I TSO di Lituania, Lettonia ed Estonia, fintantoché e nella misura in cui funzionano in modo sincrono in un'area sincrona in cui non tutti i paesi sono sottoposti alla legislazione dell'Unione, sono esentati dall'applicazione delle disposizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento, salvo altrimenti disposto in un accordo di cooperazione con i TSO di paesi terzi che definisca le basi della loro cooperazione in merito alla gestione sicura del sistema in applicazione dell'.
5. Se la determinazione dei requisiti di cui al presente regolamento compete a un gestore di sistema che non è un TSO, gli Stati membri possono disporre che detta determinazione competa invece al TSO.
Storico versioni
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