Art. 4
Obiettivi e aspetti regolamentari
In vigore dal 2 ago 2017
Obiettivi e aspetti regolamentari
1. Il presente regolamento intende:
a)
determinare requisiti e principi comuni di sicurezza operativa;
b)
determinare principi comuni per la pianificazione operativa del sistema interconnesso;
c)
determinare processi comuni di controllo frequenza/potenza e strutture di controllo comuni;
d)
assicurare le condizioni per mantenere la sicurezza operativa in tutta l'Unione;
e)
assicurare le condizioni per mantenere il livello di qualità della frequenza in tutte le aree sincrone di tutta l'Unione;
f)
promuovere il coordinamento della gestione del sistema e della pianificazione operativa;
g)
garantire e rafforzare la trasparenza e l'affidabilità delle informazioni sulla gestione del sistema di trasmissione;
h)
contribuire al funzionamento efficiente e allo sviluppo del sistema di trasmissione e del settore dell'energia elettrica nell'Unione.
2. Nell'applicare il presente regolamento, gli Stati membri, le autorità competenti e i gestori di sistema:
a)
applicano i principi di proporzionalità e di non discriminazione;
b)
garantiscono la trasparenza;
c)
applicano il principio dell'ottimizzazione volto a conseguire la massima efficienza complessiva al minor costo totale per tutte le parti coinvolte;
d)
fanno in modo che i TSO si avvalgano, nella misura del possibile, di meccanismi basati sul mercato, per garantire la sicurezza e la stabilità della rete;
e)
rispettano la responsabilità attribuita al pertinente TSO al fine di garantire la sicurezza del sistema, ivi incluso per quanto disposto dalla normativa nazionale;
f)
si consultano con i pertinenti DSO e tengono conto del potenziale impatto sul loro sistema; e
g)
tengono conto delle norme tecniche e delle specifiche tecniche europee concordate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:1485:oj#art-4