Art. 4 · Obiettivi e aspetti regolamentari

Art. 4

Obiettivi e aspetti regolamentari

In vigore dal 2 ago 2017
Obiettivi e aspetti regolamentari 1.   Il presente regolamento intende: a) determinare requisiti e principi comuni di sicurezza operativa; b) determinare principi comuni per la pianificazione operativa del sistema interconnesso; c) determinare processi comuni di controllo frequenza/potenza e strutture di controllo comuni; d) assicurare le condizioni per mantenere la sicurezza operativa in tutta l'Unione; e) assicurare le condizioni per mantenere il livello di qualità della frequenza in tutte le aree sincrone di tutta l'Unione; f) promuovere il coordinamento della gestione del sistema e della pianificazione operativa; g) garantire e rafforzare la trasparenza e l'affidabilità delle informazioni sulla gestione del sistema di trasmissione; h) contribuire al funzionamento efficiente e allo sviluppo del sistema di trasmissione e del settore dell'energia elettrica nell'Unione. 2.   Nell'applicare il presente regolamento, gli Stati membri, le autorità competenti e i gestori di sistema: a) applicano i principi di proporzionalità e di non discriminazione; b) garantiscono la trasparenza; c) applicano il principio dell'ottimizzazione volto a conseguire la massima efficienza complessiva al minor costo totale per tutte le parti coinvolte; d) fanno in modo che i TSO si avvalgano, nella misura del possibile, di meccanismi basati sul mercato, per garantire la sicurezza e la stabilità della rete; e) rispettano la responsabilità attribuita al pertinente TSO al fine di garantire la sicurezza del sistema, ivi incluso per quanto disposto dalla normativa nazionale; f) si consultano con i pertinenti DSO e tengono conto del potenziale impatto sul loro sistema; e g) tengono conto delle norme tecniche e delle specifiche tecniche europee concordate.
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